Art. 9.
(Partecipazione).

      1. La regione consulta annualmente gli enti locali interessati, le associazioni ambientali e quelle finalizzate alla tutela dei cittadini sulle iniziative e sulle proposte finalizzate all'attuazione della presente legge.

 

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      2. Gli enti locali competenti consultano le associazioni di cui al comma 1 in merito ai piani, ai programmi e ai progetti esecutivi predisposti ai sensi della presente legge.
      3. I comuni aggiornano i regolamenti edilizi con norme per il recepimento delle disposizioni della presente legge sia in caso di nuove edificazioni sia in caso di ristrutturazioni edilizie ed urbanistiche.
      4. La regione, la città metropolitana, le province, i comuni e gli enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali, nell'esercizio delle funzioni di propria competenza, assumono adeguate iniziative per incentivare la mobilità pedonale.
      5. Ai fini dell'attuazione della presente legge la regione può emanare specifiche norme tecniche e regolamentari.